13.10.2015 16:23

OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO

Il 20 febbraio 2006 è stata emanata la cosiddetta “legge Pecorella” che ha modificato l'art. 533 del codice di procedura penale, comma 1, il quale sancisce oggi: “ il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Nonostante dalla relazione ministeriale alla riforma emergesse molto chiaramente il legame tra la regola dell'“oltre il ragionevole dubbio” e il divieto, previsto dalla stessa legge, per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di assoluzione in primo grado, questo legame è stato efficacemente sciolto dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale quel divieto.

Resta la previsione esplicita della regola dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” all'interno del codice di procedura penale, previsione accolta da molta parte della comunità giuridica, ma soprattutto dall'opinione pubblica, come una specie di “rivoluzione copernicana” nella regola di giudizio, oltre che probatoria. In realtà la modifica legislativa, pur rappresentando un indubbio passo avanti nell'attuazione dei principi costituzionali e internazionali che sanciscono la presunzione di innocenza, pretendendo un elevato grado di prova (a carico dell'accusa, particolare non sempre accolto nel diritto processuale) alla base della sentenza di condanna, non cade nel vuoto.

Infatti, già da tempo la giurisprudenza italiana, di legittimità e di merito, accogliendo le riflessioni della dottrina più sensibile alla secolare contrapposizione tra le opposte esigenze di una autentica democrazia, protezione della società e protezione dell'imputato, ha sempre fatto riferimento alla regola probatoria e di giudizio dell' “oltre il ragionevole dubbio”.
Il motivo è semplice, ma non scontato: questa regola di diritto processuale è espressione dell'esigenza, comune a tutti gli ordinamenti giuridici moderni e profondamente radicata nella
coscienza dell'uomo occidentale, di proteggere l'accusato, che deve essere considerato e trattato da innocente fino a che non venga provata la sua colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
La regola dell' “oltre il ragionevole dubbio” è regola probatoria e di giudizio: regola probatoria in quanto è a carico dell'accusa provare la colpevolezza dell'imputato; di giudizio in quanto il giudice deve prosciogliere l'imputato se l'accusa non ha provato la sua reità “al di là del ragionevole dubbio”, cioè deve far prevalere l'interesse individuale di libertà di fronte alla pretesa punitiva dello Stato. 

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