REMISSIONE DI QUERELA
L'art. 152 del Codice Penale stabilisce che: " Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione è processuale [c.p.p. 340] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela……………………………….”
Ebbene, il richiamato art. 340 del Codice di Procedura Penale delinea le modalità della remissione di querela: “La remissione di querela è fatta ed accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità……………………………..”
Alla luce di quanto sopra, anche la remissione di querela processuale può essere resa nelle modalità previste per la remissione di querela extraprocessuale espressa, e quindi anche con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria (e non necessariamente durante il processo come erroneamente talvolta si pensa).
La grande differenza non risiede, pertanto, nei luoghi e circostanze dove la remissione di querela processuale viene resa rispetto ed a differenza alla remissione di querela extraprocessuale espressa, ma risiede NEI TEMPI, O MEGLIO, NELLE FASI DELLA VICENZA GIUDIZIARIA: LA REMISSIONE DI QUERELA PROCESSUALE, PUO’ ESSERE RESA SOLO QUANDO LA VICENDA GIUDIZIARIA E’ GIA’ IN FASE PROCESSUALE (E NON IN FASE PROCEDIMENTALE), E CIOE’ SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI ED ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO.
Perché allora il legislatore aveva la necessità di novellare la remissione di querela extraprocessuale espressa e la remissione di querela processuale, due istituti che in un determinato momento giudiziario, in un certo senso, si sovrappongono e vengono assorbiti l’un l’altro?
Perché per taluni delitti perseguibili a querela, quest’ultima può essere rimessa, si, ma solo processualmente, e quindi solo nella fase successiva le indagini preliminari. Questo per meglio tutelare una vittima, per due motivi fondamentali.
Considerando come esempio il reato di Stalking (ex art. 612 bis c.p.) perseguibile a querela della persona offesa, ad eccezione di talune circostanze, ai danni di una donna.
Ebbene, per questo reato, la remissione è possibile ma solo processuale, perché:
in primis, il reo essendo a conoscenza di questa circostanza, dovrebbe essere piu’ “attento” alle conseguenze, prima di commettere il reato in questione.
In secundis, la vittima, talvolta tale anche per sudditanza psicologica nei confronti del carnefice, sarebbe piu’ tutelata da se stessa, nella misura in cui, qualora il “carnefice” dopo gli eventi criminosi compiuti,dovesse fare pressione per far rimettere la querela alla vittima, e quest’ultima, placatasi l’esasperazione che l’aveva spinta a sporgere querela, dovesse “cedere”, la malcapitata non avrebbe piu’ possibilità di ritrattare e rimettere la querela, almeno per tutto il tempo delle indagini preliminari e dell’esercizio dell’azione penale da parte della Procura, affinchè siano eventualmente anche adottati, inevitabilmente, eventuali misure restrittive e /o cautelari della libertà personale del reo.
Avv. Mario Liberti
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